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Relazione di Giannantonio Zanolli

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Buongiorno.

In allegato il nostro contributo per la prossima Tavola Rotonda.

Il tema è: SINTESI DEI TENTATIVI PIU’ RILEVANTI DI MODIFICA DEGLI STRUMENTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA A PARTIRE DA INIZIO ANNI ‘90

CONTENUTI: le proposte di legge di modifica costituzionale avanzate dai Parlamentari italiani rispetto gli articoli relativi agli strumenti di democrazia diretta e quella maggiormente significativa avanzata dai Cittadini italiani.

ABSTRACT: La questione dell’esercizio diretto della sovranità individuale, popolare e nazionale è tema storico che fu già discusso ai tempi dell’Assemblea Costituente, ma mai risolto e che la attuale crisi della democrazia partitico rappresentativa, ripropone oggi conurgenza.

I tentativi di modifica costituzionale sono stati almeno una dozzina, tutti con scarsi risultati.

Per quel che riguarda lo strumento referendario gli ultimi anni hanno visto realizzarsi alcune novità di alto valore simbolico negli Statuti comunali e in qualche realtà regionale e provinciale, ma purtroppo residuali in termini di efficacia reale. Il nulla di fatto nei livelli gerarchicamente più alti ed efficaci del sistema ci consegna una situazione peggiorata di molto, visto che grandissima maggioranza delle normative sono di derivazione europea assolutamente intangibili per i Cittadini.

Siamo al paradosso per cui un Trattato economico monetario lontano dai diritti e dai bisogni dei Cittadini ha soppiantato perfino i princìpi fondanti dell’essere umano, della cittadinanza e della nostra Repubblica palesando il fallimento di tutto l’apparato delle Garanzie e allontanando ancor più il diritto democratico dai Cittadini.

In questo contesto, la volontà del Cittadino e quella generale del Popolo Italiano mancano totalmente di strumenti democratici adeguati utili ad influire ed orientare la realtà. Noi siamo convinti che il tema della partecipazione democratica sia vitale e che il tempo per porvi mano sia adesso!

Il potere politico decisionale va ricondotto alla sua base naturale: i Cittadini Italiani.

Questa è la nostra responsabilità storica.

La relazione in modo sintetico presenterà le caratteristiche principali delle varie Proposte storiche per trarre un quadro di insieme di quanto avvenuto, utile alla elaborazione comune.

Grazie e a presto.

Gian Zanolli – SCELGO IO!

 

allegato testo

https://docs.google.com/presentation/d/13RWA9RtDjzC91LDDpzQJ5n9SJICXktUu5z4HgZeOZz0/edit#slide=id.g1c316a0b8f5_0_50

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Pino StranoGian Zanolli
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Innanzi tutto, ribadisco i complimenti già espressi in altra sede per l'ottimo e grande lavoro compilativo, utilissimo come riferimento per chi voglia approfondire la materia. E anche per i contenuti originali da te espressi.

Qui voglio solo segnalare un punto che si riferisce alla diapositiva 47 (!), quella intitolata:
RIEPILOGO STORICO SINTETICO DELLE MIGLIORIE PROPOSTE DAI PARLAMENTARI.

Nell'ultimo punto riporti tra  quelli valutati positivamente:
- Giudizio Ammissibilità della C.C.: precedente alla raccolta firme.

A leggere il testo di Besostri questo punto appare in contraddizione con la funzione della C.C., che si esprime sulla costituzionalità di una legge quando essa è approvata, e non prima. Anche secondo me questo è vero. Tecnicamente, dico. (devo ribadire che sono un profano e che il mio giudizio, tecnicamente, vale poco più di nulla?)

Ma la "positività" di quel punto da te citato, esiste anche per me. Nel senso che è abbastanza assurdo che si metta in moto tutto un meccanismo dispendioso di energie, denaro, tempo per costituire comitati promotori, vidimare i moduli , canpagna propaganda per raccogliere firme e la raccolta delle stesse, raccogliere certificazioni, ordinare e consegnare i moduli, valutarne la validità, fare campagna elettorale, spendere altre risorse per lo svolgimento dei referendum, lo scritunio e quanto altro, per poi scoprire che quella legge viene annullata per via di un giudizio costituzionale a posteriori. Tanto vale farlo prima.

Ma qui c'è però un altro discorso. Perchè mai la Corte Costituzionale dovrebbe prevalere sul giudizio e la volontà popolare? Se quella legge dovesse avere una valenza costituzionale, vuol dire forse che il popolo non può presentare proposte di legge a valenza costituzionale?
Già oggi, non è vietato che venga presentata una proposta di Legge di Iniziativa Popolare (LIP) che avesse valenza costituzionale. Certo quella LIP, sarebbe poi eventualmente discussa in parlamento, secondo iter normale, e il Parlamento può modificare la Costituzione. Mentre il Popolo no. Che strana, la nostra "democrazia", dove il popolo è messo sotto tutela del parlamento, e lo stesso parlamento sotto tutela della Corte e non sotto tutela del Popolo tutto! Solo nel caso in cui le modifiche non fossero approvate da una maggioranza dei due terzi del parlamento, si può (badate bene non è obbligatorio, va richiesto) dare origine a un referendum "costitutivo", come lo chiama Besostri.

In sostanza, questo ultimo punto della diapo 47, va bene solo se si tiene conto della attuale (negativa) situazione, in cui appunto la C.C. può vanificare tutto l'ambaradan messo in piedi per il referendum.

Ma, in realtà, penso che la Corte dovrebbe pronunciarsi prima, per valutarne la valenza costituzionale o meno, solo a puro titolo informativo, o di definizione della natura della consultazione, come fa la commissione Affari costituzionali, quando valuta se una proposta di legge ha o non ha una tale natura, nel qual caso al parlamento viene richiesta una procedura specifica per le modifiche costituzionali.
Ma questo vale per il parlamento, fatto da rappresentanti che non sono la fonte della sovranità, e per questo è giusto che essi abbiano limiti al loro potere. Ma limitare il potere del popolo, questo, questo è qualcosa che non si può chiamare democrazia.

Certo, anche il popolo, può sbagliare. Come qualsiasi sovrano. Ma che sovrano è un sovrano che deve chiedere il permesso (non un consiglio, ma proprio un consenso) a un supposto suo superiore prima di prendere una decisione?

Come ho detto molte altre volte, la democrazia è un rischio. Ma se non si vuole correre questo rischio, allora, semplicemente, ci si dovrebbe interrogare sul proprio presunto ritenersi democratici.

Gian Zanolli ha reagito a questo messaggio.
Gian Zanolli
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RELAZIONE A TAVOLA ROTONDA REFERENDUM

Da parte mia voglio provare a fare il punto sulla situazione in merito ai tentativi di innovare gli strumenti di partecipazione in questo Paese, Vi presento una 

ESTREMA SINTESI DELLE PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE DEI PARLAMENTARI ITALIANI PER MIGLIORARE GLI STRUMENTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA.

Proposte apparse a partire dagli anni ‘70 subito dopo lo svolgimento di quel primo referendum sul divorzio: alcune peggiorative rispetto soprattutto all’Art. 75: ( Partito Socialista 1977, 1981, 1983) voleva alzare le firme necessarie a 1 milione, e  nel 1992 la DC a 2 milioni oltre ad altri aspetti peggiorativi.

Qui non abbiamo il tempo per entrare nello specifico di ogni Proposta e dobbiamo accontentarci di ricordare i punti di arrivo finali di una dozzina di proposte più o meno migliorative che volevano modificare lo strumento referendario per avvicinarlo favorevolmente ai Cittadini.

Nel tempo a disposizione riuscirò solo a dare le indicazioni di massima senza entrare nei dettagli di ogni singola Proposta, riservando al dibattito del pomeriggio gli eventuali chiarimenti.

Le Proposte considerate sono 11 di iniziativa parlamentare e 1 di iniziativa popolare.

1* PROPOSTA C. 5339-1990 MSI-DN 

2 * PROPOSTA C.2961-1995 PROGRESSISTI- DS Soda

3* PROPOSTA C. 2624-1995 FEDER. PROGRESSISTI 

4* PROPOSTA C. 1398-1996 VERDI FEDERALISTI

5* PROPOSTA 3793-1997 CONS.REG.PIEMONTE 

6* PROPOSTA S 2652-2003 FEDER.PROGRESSISTI

7* PROPOSTA - COMMISS. BICAMERALE RIFORME COST.1997

8*  PROPOSTA S.1092-2008 PD 

9* PROPOSTA S. 1428-2009 UDC-SVP-AUT. 

10* DISEGNO DI LEGGE 2613-D-2016 ( Renzi – Boschi )

11*  PROPOSTA C.1173- S.1089 2019 (M5S E ALTRI) 

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QUESTO CHE SEGUE E’ UN RIEPILOGO SINTETICO DEGLI STRUMENTI PROPOSTI  DAI VARI PARLAMENTARI :

- INIZIATIVA POPOLARE COMPLETATA DA REFERENDUM PROPOSITIVO DELIBERATIVO : il popolo esercita l’iniziativa delle leggi con o senza controproposta Parlamentare.

- REFERENDUM PROPOSITIVO : il popolo può deliberare una nuova Legge, anche costituzionale, senza passaggio parlamentare, senza limiti di qualità e quantità.

- REVISIONE DELLA COSTITUZIONE:  introduce il diritto per il popolo di esercitare l’iniziativa delle leggi di REVISIONE della Costituzione,

- REFERENDUM FACOLTATIVO: il popolo può bloccare ogni legge prima della delibera. 

- REFERENDUM ABROGATIVO. il popolo può abrogare ogni legge  esistente senza esclusioni comprese quelle dichiarate “ Urgenti “ e anche i Trattati internazionali.

- REFERENDUM PROPOSITIVO A SCOPO DI ELEZIONE: il popolo  può proporre una legge volta a eleggere direttamente il Capo dello Stato, delle Regioni, Province, Comuni.

- ELIMINAZIONE DEL QUORUM DI PARTECIPAZIONE : “La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.” 

- INTRODUZIONE DELLA DOPPIA MAGGIORANZA

maggioranza favorevole delle Regioni e nazionale

- GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA’ DELLA CORTE COSTITUZIONALE PRECEDENTE LA RACCOLTA DELLE FIRME ( previa Modifica della LEGGE COSTITUZIONALE 11 MARZO 1953, N.1 )

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Grandi Assenti: Referendum Revocatorio e Referendum obbligatorio allargato a leggi importanti o che comportino conflitto di interessi del legislatore.

PROPOSTA C. 5424-2012 QUORUM ZERO E PIÙ DEMOCRAZIA

Sul versante di Cittadini, la proposta più significativa e articolata, corredata di 52 mila firme, è stata quella denominata Quorum Zero e Più Democrazia del 2012.

Prevedeva:

  1. Iniziativa Popolare (con proposta popolare e controproposta del Parlamento che vanno entrambe a referendum deliberativo ).
  2. Referendum confermativo facoltativo per tutte le leggi.
  3. Referendum confermativo obbligatorio per modifiche alla Costituzione, trattati internazionali, legge elettorale, leggi sul finanziamento dei partiti e dell’attività politica; i decreti-legge entro un anno dalla loro approvazione.
  4. Diritto di revoca di singolo parlamentare.
  5. Referendum propositivo: ( firme a sostegno 2% = 1 milione) per mettere al voto popolare una proposta elaborata dal comitato promotore, il quesito non viene discusso in Parlamento, ma va direttamente al voto popolare; il tempo per raggiungere l’esito finale è molto più breve rispetto l’Iniziativa (mesi invece di anni); non è prevista la possibilità di una controproposta parlamentare. Dopo il voto, in caso di esito positivo della votazione, al legislatore è lasciato un tempo di novanta giorni per dare attuazione al risultato del referendum. 
  6. Referendum abrogativo (art. 75 ) Ai cittadini viene data la competenza su tutte le materie sulle quali sono competenti anche i loro rappresentanti, ma vengono esclusi gli argomenti che ledono i diritti umani.
  7. Abolizione del quorum di partecipazione;
  8. Libretto informativo al fine di favorire la più ampia e consapevole partecipazione dei cittadini alle votazioni, sia del referendum che dell’iniziativa popolare, da pubblicare e inviare ad ogni elettore per assicurare così la corretta informazione sull'oggetto della votazione.
  9. Spazi pubblici gratuiti per la discussione delle iniziative e dei referendum.
  10. Obbligo di introdurre negli statuti di tutti gli enti locali i referendum confermativi, abrogativi e propositivi senza quorum di partecipazione, su tutti i temi di competenza degli amministratori e inoltre che sia introdotta la revoca anche a livello locale.
  11. Determinazione delle indennità ai Parlamentari da parte degli elettori in fase elettorale.   
    gz
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"Giudizio di ammissibilità della Corte costituzionale prima della raccolte firme.."

volendo fingere che una dozzina di individui scelti dalla massoneria profonda abbia una legittimità razionale nel poter impedire a una comunità popolare e nazionale di decidere le proprie regole ( leggi ) ..diciamo che almeno lo faccia in modo coerente .

Se per un qualche motivo la Corte nei confronti del legislatore parlamentare si pone in una situazione di "eventuale chiamata"  successiva alla delibera e conceda anche la formula del " ove lo ritengano necessario " per adeguarsi al giudizio sfavorevole..lo stesso deve valere quando il legislatore è il Cittadino-Popolo: quindi nessun giudizio preventivo, ma solo ad " eventuale chiamata" e con la stessa formula del " ove lo ritengano necessario". Se di liberalismo si tratta che lo sia sempre e comunque.

Ciò premesso, alle condizioni attuali, in presenza di un giudizio mordacchio che si vuole mantenere nei confronti del Cittadino-bue, almeno lo si faccia mantenendo il rispetto delle sue energie perlomeno si eviti di fargliele sprecare e quindi si blocchi ai primi passi appunto con un giudizio di ammissibilità prima della raccolta firme.