STATUTO PARTITO PRO ITALIA (breve commento di Gian)

Commento di riepilogo dello Statuto del Partito PRO ITALIA (Gian)

STATUTO PARTITO PRO ITALIA

https://proitalia.org/statuto

https://storage.proitalia.org/proitalia/static/doc/Statuto_Pro_Italia.pdf

  • L’aspirante Socio viene accettato/respinto dalla Segreteria (4.2) e non dal Congresso dei Soci.
  • L’Assemblea Nazionale è eletta ogni 4 anni dal Congresso dei Soci militanti.
    Stabilisce l’indirizzo del partito e nomina: il proprio Presidente, la Direzione Nazionale, il Tesoriere, il Comitato di Garanzia e anche la Segreteria una volta che quella eletta dal Congresso, vada a cadere (10.3)
    “8.3 Ciascun membro dell’Assemblea Nazionale ha diritto a un voto e resta in carica fino alla convocazione del Congresso successivo”. (nessun accenno alla possibilità per il Socio di revocare il mandato a tutta l’Assemblea o a singoli membri).
  • La Direzione Nazionale  formata da uomini al vertice del partito autorizza le sanzioni disciplinari nei confronti dei soci militanti irrogate dal Comitato di Garanzia e rende definitivo il commissariamento dei territori senza alcun passaggio previsto come obbligatorio dai Soci militanti nemmeno del territorio in questione.
  • La Segreteria è l’organo di massima competenza in materia elettorale (che a sua volta tacitamente dipende dalla Assemblea Nazionale che può far decadere quella eletta dai Soci militanti per nominarne una su misura), ha il potere di approvare e respingere perfino le liste dei candidati alle amministrative “PROPOSTI” dagli organi territoriali di riferimento.
  • Il Comitato di Garanzia è eletto ( 5 Soci militanti ) dalla Assemblea Nazionale su proposta della Segreteria: militanti > 13.4 “ di condotta irreprensibile “ e molto probabilmente ben allineati alle direttive dei vertici, piuttosto che ad eventuali mal di pancia e rimostranze della Base dei Soci militanti.
  • Le Sezioni territoriali hanno facoltà di dibattere in modo “partecipato”, ma non di deliberare.
    Possono PROPORRE le liste dei vari livelli, ma non di deciderle in proprio (la decisione spetta alla Segreteria)
  • Il Socio non ha diritto ne di proposta e ne di voto in merito allo Statuto, ne ai regolamenti interni, ne a proporre una revoca di mandato individuale o collegiale, ne a proporre la convocazione del Congresso, ne ad accogliere o respingere nuovi aspiranti Soci, ne a proporre candidati per il Comitato di Garanzia o per la Segreteria suppletiva, ne a candidarsi in lista elettorale secondo il consenso diretto e non mediato dei propri concittadini o Soci, ne a decidere direttamente la candidatura elettorale di un proprio rappresentante.

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