LEGGE ELETTORALE DEL 1860: SINTESI

LEGGE ELETTORALE DEL REGNO DI SARDEGNA: 

(Legge del 17 dicembre 1860, n. 4513 – elezione della CAMERA DEI DEPUTATI)

SINTESI. 

TITOLO PRIMO Delle condizioni per essere elettore e del domicilio politico. 

  • Di godere per nascita, o per origine dei diritti civili e politici nei Regi Stati.
  • Di essere giunto all’età d’anni 25 compiti nel giorno dell’elezione. 
  • Di saper leggere e scrivere.
  • Di pagare un annuo censo non minore di lire italiane quaranta.
  • Sono ammessi all’elettorato, indipendentemente da ogni censo:
  • Accademici, professori, insegnanti, dottori, Funzionari ed Impiegati civili e militari, laureati, Procuratori presso i Tribunali e le Corti d’Appello, Notai, Ragionieri, Liquidatori, Geometri, Farmacisti e Veterinari approvati, Agenti di Cambio, Sensali legalmente esercenti, esercenti commerci, arti, ed industrie secondo il valore locativo dei locali da essi occupati nel Comune, Chiunque darà prova di possedere al punto della da lui chiesta iscrizione sulle liste elettorali, e d’aver posseduto per anni cinque anteriori senza interruzione, un’annua rendita di L. 600 sul debito pubblico dello Stato, sarà elettore, ecc.
  • Il diritto di elettore si esercita nel distretto elettorale del suo domicilio politico che è lo stesso luogo in cui è domiciliato per riguardo all’esercizio dei diritti civili.

TITOLO SECONDO. 

Della prima formazione delle liste elettorali.

  • Appena costituite le Amministrazioni comunali, le Giunte municipali inviteranno per mezzo di pubblici avvisi tutti coloro che dalla presente legge sono chiamati all’esercizio dei diritti elettorali perchè si presentino a fare al comune la dichiarazione che dovrà essere da essi sottoscritta:
  • età, censo che pagano, condizioni di cittadinanza e di domicilio, professione che esercitano, pigione che pagano.
  • Non sarà più ricevuta alcuna dichiarazione quindici giorni dopo l’entrata in ufficio delle Amministrazioni Comunali.
  • Appena saranno pubblicati gli avvisi le Giunte municipali dovranno riunirsi per esaminare le dichiarazioni e per intraprendere immediatamente la formazione per doppio originale delle liste degli elettori.
  • Le Giunte comprenderanno nelle liste anche coloro che non avranno fatta alcuna dichiarazione, nè presentato alcun titolo, quando sia notorio che riuniscono i requisiti voluti per essere elettori.
  • Le Giunte dovranno formare le liste entro giorni cinque dal termine di cui all’art. 20.
  • Le Giunte decidono a maggioranza di voti se abbiano a farsi le iscrizioni nelle liste e contemplano nelle liste quei soli che la maggioranza avrà ammessi.
  • Uno degli originali della lista formata dalla Giunta municipale sarà immediatamente affisso all’albo pretorio per tre giorni consecutivi, durante i quali, chiunque avrà dei richiami a proporre dovrà presentarli all’Ufficio comunale.
  • Le liste per tal modo formate dalle Giunte, e rivedute dai Consigli passeranno in cosa giudicata per la prima elezione, nè potrà più farvisi alcuna variazione.
  • I Sindaci, trasmetteranno immediatamente una delle due liste originali al Presidente provvisorio del Collegio elettorale del quale fa parte il rispettivo Comune, 

Della revisione annua delle liste elettorali.

  • Le liste degli elettori sono permanenti, salve le cancellazioni, e le addizioni che possono seguire al tempo dell’annuale loro revisione nella sessione ordinaria di primavera.
  • Nelle liste si porranno a riscontro del nome di ciascun individuo:
  • Il luogo ed il giorno della sua nascita, indicazione dei Circondari di percezione in cui sono allogate le imposte o proprie o delegate, sino alla misura del censo elettorale, il quanto e la specie di tali imposte per ciascuno dei Circondari suddetti. 
  • Ognuno potrà vedere ed esaminare le liste, così nella Segreteria del Comune, come nell’Ufficio del Governatore.
  • Le rimozioni e le aggiunte fatte dal Governatore alle liste elettorali stabilite dai Consigli comunali a tenore dei precedenti articoli saranno nel più breve termine possibile pubblicate ed affisse nel Capoluogo della Provincia e nel Comune.
  • L’elezione dei Deputati in qualunque periodo dell’anno segua, si farà unicamente dalle persone comprese nelle liste elettorali, come avanti decretate.
  • Gli elettori riceveranno dal Sindaco, nei tre giorni che precedono quello fissato per la riunione dei Collegi elettorali, un certificato comprovante l’iscrizione loro sulle liste dell’anno.

TITOLO III. Dei Collegi elettorali.

  • Ogni Collegio elegge un solo Deputato.
  • Il numero dei Deputati per tutto il Regno è di 443 distribuiti come segue: > elenco basato sulle Province e la loro popolazione
  • Nei Collegi più popolosi gli elettori, ove il loro numero non oltrepassa i quattrocento, si riuniscono in una sola assemblea; se vi eccedono questo numero, si dividono pure in Sezioni. Ogni Sezione comprende duecento elettori almeno, e concorre direttamente alla nomina del Deputato che il Collegio ha da scegliere.
  • Il Collegio o la Sezione elegge a semplice maggioranza di voti il Presidente e gli Scrutatori definitivi, e l’ufficio così definitivamente composto nomina il Segretario pur definitivo, non avente anch’esso se non voce consultiva.
  • Ogni elettore dopo aver risposto alla chiamata, riceve dal Presidente un bollettino spiegato, sopra il quale scrive il suo voto: piegato, poscia il bollettino, lo consegna a mani del Presidente, che lo pone nell’urna a tal uso destinata.
  • Aperta quindi l’urna, e riconosciuto il numero dei bollettini, uno degli Scrutatori piglia successivamente ciascun bollettino, lo spiega, lo consegna al Presidente, che ne dà lettura ad alta voce, e lo fa passare ad un altro Scrutatore. 
  • Il risultato di ciascuno scrutinio è immediatamente reso pubblico.
  • I bollettini nei quali il votante sarebbesi fatto conoscere sono nulli. Sono altresì nulli i bollettini contenenti più di un nome, e quelli che non portino sufficiente indicazione della persona eletta.
  • Alla prima votazione niuno s’intende eletto, se non riunisce in suo favore più del terzo dei voti del totale numero dei Membri componenti il Collegio, e più della metà dei suffragi dati dai votanti presenti all’adunanza. (quorum: almeno 1/3 rispetto gli aventi diritto del Collegio, e almeno 1⁄2 dei voti validi, Esempio: aventi diritto nel collegio 400, 1/3 = 134 ; votanti 380, 190 = OK///votanti 250, 125 = NO)
  • in caso si verifichi che non è eletto nessuno, si procede a elezione di ballottaggio tra i primi due posizionati. Entro 8 giorni.
  • La nomina seguirà in capo a quello dei due Candidati che avrà in suo favore il maggior numero dei voti validamente espressi. A parità di voti il maggiore d’età fra i concorrenti otterrà la preferenza.
  • Non può esservi che una sola adunanza, ed un solo scrutinio in ciascun giorno. 

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    SENATO : come da Statuto Albertino art. 33) è composto da membri nominati a vita dal Re…
  • Art. 33. – Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l’età, di quarant’anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:
    1° Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato;
    2° Il Presidente della Camera dei Deputati;
    3° I Deputati dopo tre legislature, o sei anni di esercizio;
    4° I Ministri di Stato;
    5° I Ministri Segretarii di Stato;
    6° Gli Ambasciatori;
    7° Gli Inviati straordinarii, dopo tre anni di tali funzioni;
    8° I Primi Presidenti e Presidenti del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti;
    9° I Primi Presidenti dei Magistrati d’appello;
    10° L’Avvocato Generale presso il Magistrato di Cassazione, ed il Procuratore Generale, dopo cinque anni di funzioni;
    11° I Presidenti di Classe dei Magistrati di appello, dopo tre anni di funzioni;
    12° I Consiglieri del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti, dopo cinque anni di funzioni; 13° Gli Avvocati Generali o Fiscali Generali presso i Magistrati d’appello, dopo cinque anni di funzioni; 14° Gli Uffiziali Generali di terra e di mare. Tuttavia i Maggiori Generali e i Contr’Ammiragli dovranno avere da cinque anni quel grado in attività;
    15° I Consiglieri di Stato, dopo cinque anni di funzioni;
    16° I Membri dei Consigli di Divisione, dopo tre elezioni alla loro presidenza;
    17° Gli Intendenti Generali, dopo sette anni di esercizio;
    18° I membri della Regia Accademia delle Scienze, dopo sette anni di nomina;
    19° I Membri ordinarii del Consiglio superiore d’Istruzione pubblica, dopo sette anni di esercizio;
    20° Coloro che con servizi o meriti eminenti avranno illustrata la Patria;
    21° Le persone, che da tre anni pagano tremila lire d’imposizione diretta in ragione de’ loro beni, o della loro industria.
  • Art. 34. – I Principi della Famiglia Reale fanno di pien diritto parte del Senato. Essi seggono immediatamente dopo il Presidente. Entrano in Senato a vent’un anno, ed hanno voto a venticinque.
  • Art. 35. – Il Presidente e i Vice-Presidenti del Senato sono nominati dal Re. Il Senato nomina nel proprio seno i suoi Segretarii.
  • Art. 36. – Il Senato è costituito in Alta Corte di Giustizia con decreto del Re per giudicare dei crimini di alto tradimento, e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati. In questi casi il Senato non è capo politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziarii, per cui fu convocato, sotto pena di nullità.
  • Art. 37. – Fuori del caso di flagrante delitto, niun Senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri.
  • Art. 38. – Gli atti, coi quali si accertano legalmente le nascite, i matrimoni e le morti dei Membri della Famiglia Reale, sono presentati al Senato, che ne ordina il deposito ne’ suoi archivi .

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