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Relazione Luciano Grandis

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Comunicato condiviso di "Scelgo Io".

Noi di “Scelgo Io!”, con questo comunicato, intendiamo farvi conoscere i punti che riteniamo fondamentali e la metodologia per realizzarli; l’intenzione è formare una base di partenza per una proposta condivisa e unitaria per una nuova regolamentazione dei referendum.

.... [testo comunicato in via di approvazione]

L’augurio, è che questa Tavola Rotonda produca un documento finale condiviso che possa costituire la molla per una nuova spinta democratica delle Cittadine e dei Cittadini Italiani. Tutti insieme.

Grazie.

Gian Zanolli ha reagito a questo messaggio.
Gian Zanolli
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Noi di “Scelgo Io!”, con questo comunicato, intendiamo farvi conoscere i punti che riteniamo fondamentali e la metodologia per realizzarli; l’intenzione è formare una base di partenza per una proposta condivisa e unitaria per una nuova regolamentazione dei referendum.

  1. Formulare una Legge di Iniziativa Popolare (L.I.P.) la quale riassuma le modifiche costituzionali e legislative necessarie a realizzare il genuino potere deliberativo sovrano mediante i seguenti referendum:
    • Abrogativo, con competenza su qualsiasi materia ivi compresi i Trattati Internazionali.
    • Legislativo, introducendo il referendum legislativo di iniziativa e delibera popolare senza limiti di ambito.
    • Revocatorio, per cariche monocratica e di intero organismo; escludiamo, per il momento, la revoca di singolo parlamentare perché controversa e di difficile applicazione.
    • Confermativo obbligatorio per le modifiche alla Costituzione, i trattati internazionali, la legge elettorale, le leggi sul finanziamento dei partiti e dell’attività politica, i decreti-legislativi entro un anno dalla loro approvazione.
  2. Quorum zero per ogni tipologia referendaria; pertanto, ogni proposta oggetto di referendum, è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi a prescindere dalla partecipazione.
  3. Conformemente a quanto accade per il Parlamento, non vogliamo giudizio preventivo di ammissibilità da parte della Corte costituzionale in merito alla proposta popolare di referendum legislativo.
  4. Firme di sostegno: parificare il Popolo sovrano proponente al singolo Parlamentare proponente; pertanto, le firme necessarie ad innescare la procedura devono equivalere al numero di elettori che mediamente esprime il singolo parlamentare.
  5. Il percorso referendario deve avere tempi di realizzazione massimo di 60/90 giorni dalla verifica positiva delle firme di sostegno; inoltre, il percorso deve essere completamente autonomo rispetto ai lavori parlamentari e alle agende elettorali.
  6. In caso di referendum abrogativo, la legge abrogata potrà essere riproposta dal Parlamento o altro legislatore, ma verrà deliberata solo previo esito positivo di referendum confermativo obbligatorio.
  7. L’informazione, durante le campagne referendarie, dev’essere la più ampia possibile; richiediamo pertanto sia la pubblicazione “super partes” di un libretto informativo da inviare ad ogni elettore, sia l’allestimento di spazi pubblici gratuiti per la discussione delle iniziative referendarie.

In conclusione, riteniamo che lo strumento referendario, se ben organizzato e praticato, pur non essendo l’unico mezzo di affermazione della sovranità popolare, possa comunque fare la differenza tra una sovranità solo teorica e una praticata realmente.

L’augurio, infine, è che questa Tavola Rotonda produca un documento finale condiviso che possa costituire la molla per una nuova spinta democratica delle Cittadine e dei Cittadini Italiani. Tutti insieme.

Grazie.

Pino Strano ha reagito a questo messaggio.
Pino Strano
Citazione

Grazie Luciano, grazie Gian,
I 7  punti mi paiono in genere condivisibili: molti sono anche presenti nella lista dei "27 per -fare il cambiamento-"

Le mei perplessità vanno al punto 5: i "tempi di realizzazione" non mi e' chiaro in cosa consista, in ogni caso  le conseguenze legislative ed operative di un referendum abrogativo o di un referendum propositivo ... sono molto diverse e quindi mi pare dovrebbero richiedere tempi molto diversi. 
= = =
Altro commento
Il primo punto ne contiene 4, anche molto diversi tra di loro. 
Siccome le discussioni / cosiderazoni tra un "referendum obbligatorio", ed un "referendum propositivo" o anche "revocatorio" ... ecc ecc possono essere molto diverse, suggerirei di dividere quel punto in 4 punti. Si passerebbe quindi a 10 punti.

= = =
Molti dei punti sono anche presenti nella lista dei 27 che, come dicevo durante la riunione, sono stati anche "classificati" dagli attivisti che li avevano proposti, seguendo il criterio che ho illustrato durante i miei interventi nella riunione ( tre domande: Incisivita/ facilita' di rivendicazione/ conoscenza e condivisione da parte del popolo - ad ogni domanda un voto da 0 = "per nulla" a 5= "moltissimo" - somma dei voti per ogni punto e media dei votanti).

Penso possa interessarvi il risultato della classifica ( che non corriponde alla classifica mia ne' a quella della media dei partecipanti di "Piu' democrazia italia").

I 27 punti, ciascuno con la sua classifica finale, li trovate qui:
https://www.piudemocraziaitalia.org/wp-content/uploads/2021/04/FareIlCambiamento-27punti-v8.pdf

Altri link a documenti che possono interessarvi li trovate qui nel forum in calce al mio rapporto.

 Buona lettura. Grazie  per il lavoro, Alla prossima !
Leonello 

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Luciano GrandisGian Zanolli
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Spoiler
Solo gli utenti connessi possono vedere gli spoiler.
" 5. Il percorso referendario deve avere tempi di realizzazione massimo di 60/90 giorni dalla verifica positiva delle firme di sostegno; inoltre, il percorso deve essere completamente autonomo rispetto ai lavori parlamentari e alle agende elettorali."

In pratica si chiede che la procedura che realizza il referendum segua un percorso completamente autonomo dal calendario - agenda dei lavori parlamentari. Adesso la L.352.70 art. 34.2 prevede la sospensione dello svolgimento del referendum abrogativo (art. 75) per 365 gg. precedenti la scadenza naturale delle Camere e 180 successivi dalla indizione della campagna elettorale a cui possono essere aggiunti altri 6 mesi nel caso di accorpamento alla tornata referendaria di un altro quesito sopraggiunto ( evento che risulta molto probabile nel corso di 2 anni ).

In pratica sono 2 anni e mezzo dal giudizio di ammissibilità. A questo vanno aggiunti i " tempi morti " in cui non si effettua il deposito della Proposta ( fine settembre- fine dicembre) e i tempi in cui NON si effettua la votazione ( da metà giugno fino a metà aprile).

Voglio ricordare che lo scioglimento delle Camere anticipato è stato più volte usato come soluzione di ultima istanza per far decadere Proposte di iniziativa parlamentare ( negli anni 1992-1996, cioè in 4 anni le Camere sono state sciolte in modo anticipato per 3  volte con successive nuove elezioni, e al contempo azzerando 4 proposte di legge di modifica costituzionale proprio sugli strumenti di democrazia diretta - ultima volta accaduto anche con la proposta Fraccaro dove abbiamo avuto fine governo e fine legislatura anticipata - 2022).

Tutto questo non accade col referendum costituzionale confermativo come da art. 138 che - se non sbaglio -  invece si svolge la 1* domenica tra il 50° e 70° giorno successivo al decreto di indizione.

Ecco questa è una buona tempistica che dovrebbe valere anche per tutti gli altri referendum indipendentemente dalla loro natura.

--

.."in ogni caso  le conseguenze legislative ed operative di un referendum abrogativo o di un referendum propositivo ... sono molto diverse e quindi mi pare dovrebbero richiedere tempi molto diversi." (Leonello ) 

.. "tempi molto diversi" .. certo in fase applicativa della delibera referendaria. Ok. Va bene. Possiamo discuterne.

Ma nulla a che vedere con i tempi di svolgimento e realizzazione del processo referendario.

 

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Luciano GrandisPino Strano
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Prendere a riferimento il principio della isegoria (attribuire a ciascun associato uguale potere di parola, proposta, decisione, esecuzione e controllo) e su quello impostare i rapporti tra i membri della Associazione, sottintende la volontà di estendere quel principio a tutta la società e dunque di dare corpo ai diritti concreti di Parola, Proposta, Decisione, Esecuzione e Controllo. Questo diventa possibile solo con la realizzazione di adeguate pratiche ed efficaci strumenti di democrazia che realizzino la sovranità del Cittadino. Questo il senso delle proposte qui di seguito.

REFERENDUM MODIFICHE - Proposta Gian:

ARTICOLO 70 - proposta:

La funzione legislativa nel rispetto delle proprie funzioni è esercitata dai Cittadini Italiani o collettivamente dalle due Camere." 

__________________________

ARTICOLO 75 - proposta  (R.Abrogativo)

  1. È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono 1% degli elettori con firme anche digitali o cinque Consigli regionali.
  2. Il referendum è ammesso per abrogare leggi, decreti e trattati di ogni ordine e grado nel rispetto dei principi della “Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo” e della “Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali”.
    La Proposta deve rispettare il principio dell’unità della forma e della materia .
  3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
  4. La Proposta soggetta a Referendum è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi. 
  5. La legge abrogata decade immediatamente, non può essere ripresentata nel corso della medesima legislatura. Se nuovamente presentata può essere deliberata solo se confermata da referendum confermativo obbligatorio.
  6. Il Referendum è effettuato senza alcun rinvio in due giornate consecutive di fine settimana entro 70 giorni dalla verifica positiva della legittimità delle firme presentate o secondo il calendario annuale dei referendum.
    (>modifica L.352/70 per introdurre calendario fisso delle giornate dei referendum – 2 volte /anno)
  7. Gli Statuti di Regioni, Province, Province Autonome, Città metropolitane e Comuni devono includere i referendum abrogativi senza quorum di partecipazione su tutti i temi di competenza dell’ente.(> modifica art. 118)
  8. Per assicurare la corretta informazione sull’oggetto della votazione è’ fatto obbligo al Governo di prevedere adeguati spazi di confronto nei media nazionali e di pubblicare e distribuire ad ogni elettore un libretto informativo contenente le opinioni favorevoli e contrarie redatte accogliendo le osservazioni dei Cittadini. 
  9. La legge determina le modalità di attuazione del referendum 

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Articolo 75-Bis - proposta (Legislativo)

  1. Il popolo esercita il potere legislativo su tutte le materie di competenza del legislatore per deliberare una propria proposta di legge quando lo richiedono 1% degli elettori con firme anche digitali.
  2. Il Referendum è effettuato senza alcun rinvio in due giornate consecutive di fine settimana entro 70 giorni dalla verifica positiva della legittimità delle firme presentate o secondo il calendario annuale dei referendum.
    (>modifica L.352/70 per introdurre calendario fisso delle giornate dei referendum – 2 volte /anno)
  3. La Proposta oggetto di Referendum è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.
  4. Le Leggi promulgate sono efficaci a partire dal giorno successivo alla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
  5. Il Parlamento ed il Governo hanno 90 giorni di tempo per dare corso alla Legge deliberata. Non possono modificare od eludere l’esito del voto popolare per tutta la durata della legislatura.
  6. E’ compito del Governo in via obbligatoria e prioritaria reperire le coperture finanziarie necessarie a realizzare la nuova legge deliberata a seguito di Referendum Propositivo. ( > modifica Art. 81) 
  7. Gli Statuti di Regioni, Province, Province Autonome, Città metropolitane e Comuni devono includere i referendum propositivi deliberativi (legislativi) senza quorum di partecipazione su tutti i temi di competenza dell’ente.(> modifica art. 118)
  8.  Per assicurare la corretta informazione sull’oggetto della votazione è’ fatto obbligo al Governo di prevedere adeguati spazi di confronto nei media nazionali e di pubblicare e distribuire ad ogni elettore un libretto informativo contenente le opinioni favorevoli e contrarie redatte accogliendo le osservazioni dei Cittadini. 
  9. La legge determina le modalità di attuazione del referendum 

ART. 75-Ter - proposta (R. Revocatorio)

  1.  È facoltà per i Cittadini di indirlo per tutti i livelli Istituzionali a partire da un terzo del loro mandato, per sfiduciare e revocare ogni singola Carica monocratica e ogni Organismo nella sua interezza.
  2. Un Comitato composto da undici aventi diritto di voto, sostenuto dalle firme anche digitali del 5 % degli elettori interessati, può richiedere la convocazione del referendum per revocare il mandato alla Carica monocratica o a intero Organismo. Se il numero dei voti a favore della revoca supera il numero dei voti non favorevoli, la Carica si considera revocata e si procede entro 30 giorni a nuove elezioni o a nuova nomina.
  3. Gli Statuti di Regioni, Province, Province Autonome, Città metropolitane e Comuni devono includere il referendum revocatorio senza quorum di partecipazione per tutte le Cariche monocratiche e per gli interi Organismi di competenza dell’ente.(> modifica art. 118)
  4. Non è possibile inoltrare più di una richiesta di revoca del mandato durante la durata del mandato stesso.
  5. La legge determina le modalità di attuazione del referendum 

ARTICOLO 138 - proposta ( R. confermativo obbligatorio)

1.Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

2.Sono sottoposti a referendum obbligatorio confermativo tutte le leggi costituzionali e di revisione della Costituzione, tutti gli accordi e trattati nazionali e internazionali che comportino limitazioni di sovranità nazionale in qualsiasi ambito o cessioni rilevanti di patrimonio pubblico, atti e leggi di urgenza con durata superiore a sei mesi, la legge elettorale, le leggi dove si possa rilevare conflitto di interessi del legislatore, e del legislatore con la magistratura, le spedizioni militari all'estero, le leggi sulla immigrazione e nuova cittadinanza, le disposizioni relative a utilizzo, trasporto e deposito di materiali nucleari, la attivazione di ricerche e tecnologie che comportano rischio per la salute e la salubrità pubblica. 

3.La legge sottoposta a referendum non è confermata e decade se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. 

4.Non può essere riproposta nel corso della stessa legislatura e qualora il legislatore la ripresenti, per essere deliberata deve essere sottoposta a referendum obbligatorio confermativo. 

5.Per assicurare la corretta e completa informazione sull’oggetto della votazione è’ fatto obbligo al Governo di prevedere adeguati spazi di confronto nei media nazionali e di pubblicare e distribuire ad ogni elettore un libretto informativo contenente le opinioni favorevoli e contrarie redatte accogliendo le osservazioni dei Cittadini. 

6.È abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del presente articolo.

7. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

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Allegati:

> MODIFICA Articolo 81 - proposta: Dopo il terzo comma aggiungere:  

“Le coperture degli oneri per le leggi a delibera popolare in seguito a referendum propositivo, sono assicurate dal Governo in via obbligatoria e prioritaria”.

> MODIFICA ART. 118 - proposta: Dopo il  terzo comma aggiungere: 

.. “ e promuovono la partecipazione dei cittadini all’azione politico-legislativa, includendo nei loro statuti i referendum confermativi obbligatori, abrogativi e propositivi, senza quorum di partecipazione, su tutti i temi di competenza dell’ente ed entro i limiti stabiliti dall’articolo 75 .

Negli statuti di tali enti deve anche essere previsto il referendum di revoca di Carica pubblica monocratica e di intero Organismo, senza quorum di partecipazione »

MODIFICA LEGGE 25 maggio 1970, n. 352  

Proposta - Sono modificati gli Articoli:

Art. 31: “La richiesta di referendum può essere depositata in ogni giorno lavorativo e l’Ufficio centrale dei referendum presso la Corte di Cassazione la esamina entro 5 giorni. Emette il giudizio di legittimità entro 30 giorni “….ecc.

Art. 32: “Lo svolgimento dei referendum è indipendente dalla agenda dei lavori parlamentari e dal calendario elettorale e avviene immancabilmente due volte all’anno: nei due giorni di fine settimana precedente il 15 aprile, e nei due giorni di fine settimana precedente il 15 ottobre”…ecc.

Art. 33: abrogato.

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(Gian)

Per quel che riguarda la Corte Costituzionale che da Istituto di Controllo e Garanzia di fatto è diventato gestore ultimo di potere politico decisionale, una possibile soluzione potrebbe essere quella di modificare la sua composizione interna in modo che " i tecnici esperti di Diritto " utili ad esprimere pareri tecnici, siano affiancati da una maggioranza di Cittadini secondo la logica della Giuria Popolare, e dunque sorteggiati, che come " popolo Sovrano" possano emettere il giudizio politico rispetto la questione posta. Inoltre diventa utile ridurre la durata del mandato dei membri della C.C. a tre anni mai ripetibili.
Qui di seguito una possibile bozza di Articolo 135 modificato in tal senso.

Art. 135. La Corte costituzionale è composta di quindici (15) giudici sorteggiati fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinarie ed amministrative, i professori universitari di ruolo in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio e da trenta componenti (30) tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni tre anni mediante sorteggio casuale tra tutti gli elettori iscritti , su domanda degli interessati in apposito elenco costituito entro 6 mesi prima di ogni sorteggio.   I membri della Corte costituzionale sono nominati per tre anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del mandato il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per il triennio, non è rieleggibile,  fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice. L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono tutti i membri che compongono la Corte Costituzionale.

 

Citazione

CORTE COSTITUZIONALE E GIUDIZIO AMMISSIBILITA’.

Giudizio di ammissibilità: la Corte Costituzionale in quanto a referendum e a leggi interviene in via PREVENTIVA solo su referendum abrogativo ( art. 75 ) sulla base della L.352/70,
- non interviene su quello facoltativo confermativo come da art. 138),
- non sulle leggi di revisione costituzionale e sulle leggi costituzionali,
- non sulle leggi ordinarie,
- non interviene sulla Iniziativa di legge popolare come da art. 71.(L.352/70 - TITOLO IV Iniziativa del popolo nella formazione delle leggi),
- non interviene sui referendum per le modifiche territoriali previsti da art.132,
- non interviene in via preventiva su alcun procedimento di legge (tranne appunto il caso del referendum abrogativo - art. 75) - ma solo se eventualmente sollecitata a farlo per “ controversie “ riscontrate successivamente alla delibera e a entrata in funzione o da un Giudice del tribunale nel corso di una causa, oppure per questioni sollevate dal Governo rispetto normative regionali e simili.

Articolo 127
Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione,(
non quindi per una proposta di legge o una legge nazionale in seguito a referendum propositivo) può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello
Stato o di un’altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la
questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro
sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente valore di legge.

Appare evidente che di conseguenza non ha alcun senso parlare di giudizio di ammissibilità preventiva da parte della Corte costituzionale per il referendum propositivo che è a tutti gli effetti una procedura legislativa assimilabile a quella parlamentare.
Lo stesso Mortati nella sua relazione all'Assemblea Costituente nel gennaio 1947 proponendo il referendum propositivo non aveva previsto alcun giudizio di ammissibilità preventivo.

Quali sono i compiti assegnati alla Corte costituzionale dalla Costituzione ?

Art. 134
1. La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica a norma della Costituzione.

- LEGGE COSTITUZIONALE 11 marzo 1953, n. 1 Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1953, n. 62)

Art. 1 La Corte costituzionale esercita le sue funzioni nelle forme, nei limiti ed alle condizioni di cui alla Carta costituzionale, alla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, ed alla legge ordinaria emanata per la prima attuazione delle predette norme costituzionali.

- LEGGE COSTITUZIONALE 9 febbraio 1948, n. 1 Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d’indipendenza della Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1948 n.43)

Art. 1 La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica, rilevata d’ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione.

Il ruolo della Corte costituzionale nei Referendum è stabilito dalla Legge 352/70 che regolamenta i Referendum e in particolare il R. abrogativo - art. 75

  1. 352/70 - Art. 33
    La Corte costituzionale, a norma dell'articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, decide con sentenza da pubblicarsi entro il 10 febbraio, quali tra le richieste siano ammesse e quali respinte, perché contrarie al disposto del secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione. ( " 2. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.")

Legge costituzionale 11 marzo 1953, n.1 - Art. 2:
Spetta alla Corte costituzionale giudicare se le richieste di referendum abrogativo (!) presentate a norma dell’art. 75 della Costituzione siano ammissibili ai sensi del secondo comma dell’articolo stesso. Le modalità di tale giudizio saranno stabilite dalla legge che disciplinerà lo svolgimento del referendum popolare .

RIPETO: 1. Emergono il senso e lo scopo storico impliciti della Costituzione del '48 per cui gli Italiani tutto potevano - e possono- tranne che metter bocca sui Trattati internazionali e che il ruolo fondamentale della Corte costituzionale è quello del cane da guardia della intangibilità dei Trattati. Il sancta sanctorum da difendere a oltranza. Solo chi vuol toccare i Trattati viene fermato in anticipo. E questo oltre a fare dell'Italia una colonia a tutti gli effetti, la rende vendibile a qualunque colonizzatore. Per ogni questione.

  1. Appare evidente che di conseguenza non ha alcun senso parlare di giudizio di ammissibilità preventiva da parte della Corte costituzionale per il referendum propositivo che è a tutti gli effetti una procedura legislativa di formazione della legge assimilabile a quella parlamentare. 

 

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CORTE COSTITUZIONALE leggi che la riguardano.

- LEGGE COSTITUZIONALE 11 marzo 1953, n. 1 Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1953, n. 62)

Art. 1 La Corte costituzionale esercita le sue funzioni nelle forme, nei limiti ed alle condizioni di cui alla Carta costituzionale, alla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, ed alla legge ordinaria emanata per la prima attuazione delle predette norme costituzionali.

Art. 2 Spetta alla Corte costituzionale giudicare se le richieste di referendum abrogativo presentate a norma dell’art. 75 della Costituzione siano ammissibili ai sensi del secondo comma dell’articolo stesso. Le modalità di tale giudizio saranno stabilite dalla legge che disciplinerà lo svolgimento del referendum popolare . ( V. il Titolo II della legge 25 maggio 1970, n. 352. )

- LEGGE COSTITUZIONALE 9 febbraio 1948, n. 1 Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d’indipendenza della Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1948 n.43)

Art. 1 La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica, rilevata d’ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione.

- LEGGE 11 marzo 1953, n. 87. Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale. - (Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1953, n. 62) e successive modificazioni.

- LEGGE 25 gennaio 1962, n. 20 Norme sui procedimenti e giudizi di accusa (Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 1962, n. 39)

Art. 8 Rifiuto di obbedienza alla Commissione:

Chiunque rifiuta indebitamente di eseguire un ordine della Commissione inquirente è punito con la reclusione da sei mesi a due anni, salvo che per il fatto siano previste sanzioni diverse.

- LEGGE COSTITUZIONALE 22 novembre 1967, n. 2 Modificazione dell’art. 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale 25 novembre 1967, n. 294)

Art. 2 È competenza della Corte costituzionale accertare l’esistenza dei requisiti soggettivi di ammissione dei propri componenti e dei cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 135 della Costituzione, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Legge costituzionale 11 marzo 1953, n.1

 - art. 4 originario:

“I giudici della Corte restano in carica dodici anni.

I giudici che sono nominati alla scadenza dei dodici anni dalla prima formazione della Corte si rinnovano, decorsi nove anni, mediante sorteggio di due giudici tra quelli nominati dal Presidente della Repubblica, di due tra quelli nominati dal Parlamento e di due tra quelli nominati dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa.

Il sorteggio dei giudici è fatto dalla Corte tre mesi prima della scadenza del predetto termine di nove anni.

Decorsi gli altri tre anni, si rinnovano i giudici che non sono stati rinnovati.

Successivamente si rinnovano ogni nove anni i giudici rimasti in carica dodici anni.

In caso di vacanza dovuta alla scadenza del termine di dodici anni o ad altra causa la sostituzione avviene entro un mese dalla vacanza stessa”.

- art. 10 originario:

“Il Parlamento, con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici della Corte costituzionale, compila ogni dodici anni un elenco di persone tra le quali sono sorteggiati, in caso di necessità, i giudici aggregati che devono partecipare ai giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri”

 

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